Rispetto alla precedente normativa – Regime Forfettario 208 – sono state tolte molte cause di esclusione ed anche ampliati notevolmente i limiti di fatturato necessari per rientrare nel regime. Così facendo il legislatore ha deciso di ampliare – di fatto – questo regime a molte categorie di contribuenti che, fino all’anno scorso, non potevano accedervi.

Dal 2019 possono usufruire del Regime Forfettario tutte le persone fisiche che esercitano una attività di impresa (tra quelle appratenti ai codici attività ATECO ) siano essi artigiani, commercianti o liberi professionisti che soddisfano determinati requisiti specifici in modo durevole e continuativo.

Nel regime precedente in vigore fino al 31/12/2018 i ricavi o i compensi percepiti non dovevano essere superiori ai limiti stabiliti per ogni Attività Economica. Il Regime Forfettario 2019 ha ampliato i limiti di ricavi e non vi è più distinzione a seconda della Attività Economica.

Il limite per tutti dei ricavi o i compensi percepiti nell’anno è stato innalzato a 65.000 Euro.

Questo rappresenta l’unico limite, al di là delle cause di esclusione come vedremo in seguito, in essere per permanere nel regime in quanto sono stati aboliti i limiti riguardanti il costo per lavoro dipendente e il valore dei beni strumentali.

Il limite dei 65.000 Euro è anche un requisito di accesso al regime stesso in quanto solo le persone fisiche che nell’anno precedente hanno fatturato meno di 65.000 Euro, possono accedervi.

Pertanto, il limite dei ricavi di 65.000 dovrà essere rispettato per l’anno precedente come requisito di accesso e mantenuto poi di anno in anno come limite massimo per poter rimanere nel regime forfettario 2019.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Benché la platea di coloro che possono usufruire del regime è stata molto ampliata, permangono tutta una serie di cause di esclusione al regime che di seguito elenchiamo.

Per definizione, non possono accedere al Regime Forfettario 2019:

  • Le Società di persone,
  • Le società di capitali,
  • Le Associazioni
  • Le Cooperative

e neppure le Persone Fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA, ovvero:

  • Agricoltura e attività connesse alla pesca
  • Vendita di Sali e tabacchi
  • Commercio di fiammiferi
  • Editoria
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta
  • Agenzie di viaggio e turismo
  • Agriturismi
  • Vendite a domicilio (porta a porta)
  • Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione

Inoltre, non potranno accedere al regime:

  • I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.

E i soggetti che effettuano in via esclusiva:

  • Cessioni di fabbricati;
  • Cessioni di terreni edificabili;
  • Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

Ancora, la nuova normativa prevede che siano esclusi dal regime forfettario:

  • Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione.

In tal senso la norma di Legge fa riferimento adesso alla nozione di controllo diretto ed indiretto di società di capitali e guarda anche alla attività svolta dalla società se è un’attività riconducibile direttamente o indirettamente a quella che si svolge con la partita IVA forfettaria individuale.

E’ facile individuare cosa il legislatore intende per controllo diretto, in quanto rimanda al Codice Civile (2359) dove definisce una società controllata come:

1) la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) la società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) la società che trovasi sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

In base all’attuale legge si possono formulare alcune situazioni a titolo di esempio:

  • Possiedo il 15% di una SRL che si occupa di commercio di prodotti alberghieri. Posso avere anche la mia partita individuale in regime forfettario? SI: in quanto non esercito un controllo diretto sulla SRL.
  • Possiedo il 38% di una SRL che si occupa di commercio di legname. Posso avere anche la mia partita individuale in regime forfettario? SI: in quanto non esercito un controllo diretto sulla SRL.
  • Possiedo il 54% di una SRL che si occupa di commercio. Posso avere anche la mia partita individuale in regime forfettario? In questo caso la risposta è SI nel caso la partita iva individuale operi in un settore completamente diverso da quello della SRL, ovvero non si possa parlare di attività riconducibile;
  • Possiedo il 54% di una SRL che si occupa di commercio. Posso avere anche la mia partita individuale in regime forfettario come intermediario del settore in cui opera la SRL? In questo caso la risposta è NO in quanto la partita IVA individuale opera nello stesso settore e in questo modo si configura l’attività riconducibile tra la società e la ditta individuale;

Resta da chiarire da parte del legislatore cosa intende per controllo indiretto, ma tutto fa supporre che voglia riferirsi a fattispecie dove, al di là delle quote sociali possedute o della attività svolta dalla partita IVA forfettaria, esistono tuttavia una serie di motivi per effetto del quale è possibile esercitare un controllo di fatto sulla srl.

Infine, sono stati introdotti nuovi limiti riguardo ai lavoratori dipendenti. In particolare, la norma è stata profondamente modificata, ed ora è possibile aderire al Regime Forfettario anche da parte di tutti i Lavoratori Dipendenti che hanno prodotto un Reddito Lordo fino a 65.000 Euro nell’ anno precedente. Potranno aderire anche i Dipendenti che nell’anno precedente hanno prodotto un Reddito Lordo da dipendente superiore a 65.000 Euro a patto che il contratto di lavoro cessi entro il 31/12/2017.

Infine, sono stati introdotti nuovi limiti riguardo ai lavoratori dipendenti. In particolare, la norma è stata profondamente modificata, ed ora è possibile aderire al Regime Forfettario anche da parte di tutti i Lavoratori Dipendenti che hanno prodotto un Reddito Lordo fino a 65.000 Euro nell’ anno precedente. Potranno aderire anche i Dipendenti che nell’anno precedente hanno prodotto un Reddito Lordo da dipendente superiore a 65.000 Euro a patto che il contratto di lavoro cessi entro il 31/12/2017.