La Legge di bilancio 2019 prevede importanti cambiamenti per quanto riguarda sia il super ammortamento che l’iperammortamento.

Super ammortamento

Questa misura non sarà più prorogata e la sua scadenza è fissata per il 31/12/2018. Pertanto, con il 2018 muore la maggiorazione prima del 40%, poi per il 2018 del 30% del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi. Chi intende fruire di tale agevolazione dovrà effettuare l’acquisto:

  • entro il 31.12.2018,
  • entro il 30.06.2019, per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

iperammortamento

E’ stato modificato e limitato solo per investimenti da parti di grandi aziende, mentre rimane invariato per le piccole imprese.

L’agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

La misura della maggiorazione, varia ora al variare del totale investito, ed è stabilita come:
– 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 100% tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– 50% tra 10 e 20 milioni di euro;
– nessuna maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro.

Per coloro che usufruiscono di iperammortamento è possibile beneficiare anche della maggiorazione del 40% del costo di acquisto di beni immateriali (software) di cui all’allegato B della L. 232/2016 funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave INDUSTRIA 4.0

I beni oggetto di iperammortamento devono essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dagli elenchi di cui all’allegato A o B della Legge 232/2016

Documentazione necessaria.

Per fruire della agevolazione occorre:

  • produrre la dichiarazione del legale rappresentante;
  • produrre anche una perizia tecnica giurata o un attestato di conformità per i beni oltre i 500.000 euro, che attestino che il bene possiede le caratteristiche per includerlo nell’allegato A o B e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La documentazione deve essere prodotta entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione o se successivo entro il periodo d’imposta in cui viene interconnesso e, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018, ha chiarito che in caso di perizia tardiva l’agevolazione slitterà ma non si decadrà dal beneficio.

Investimenti sostitutivi.

Confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, in quanto si intende evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca negli esercizi successivi con le scelte di investimento più opportune per mantenere il livello di competitività richiesto.

L’impresa potrà quindi sostituire un bene oggetto di iperammortamento nel rispetto delle seguenti regole:

  • sostituzione del bene originale con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232