Fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019: chi è esonerato dall’obbligo?
Il Decreto Fiscale n. 119/2018 chiarisce quali sono le categorie escluse da tale obbligo. In particolare, dopo le critiche mosse dal garante, medici e farmacie che già inviano i dati al sistema TS non dovranno fare fattura elettronica.
ESONERO DAL CICLO ATTIVO: FATTURE DI VENDITA
Sono esonerati i titolari di partita IVA che adottano il seguente regime:
REGIME DEI MINIMI (REGIME DI VANTAGGIO)
REGIME DEI FORFETTARI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
PICCOLI PRODUTTORI AGRICOLI: di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972,
Sempre nel limite del rispetto di 65.000 euro di fatturato annuo, per effetto delle novità che saranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. Questi soggetti sono esonerati anche dagli adempimenti IVA
IMPORTANTE: L’esenzione dalla fatturazione elettronica riguarda tuttavia soltanto il ciclo attivo. In sintesi, anche minimi e forfettari e gli altri soggetti esclusi subiranno gli effetti dell’avvio dell’e-fattura, essendo in ogni caso assoggettati all’obbligo di RICEZIONE delle stesse in formato elettronico. I contribuenti titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari sono considerati al pari di consumatori finali per il soggetto tenuto in ogni caso all’emissione della FE: i documenti d’acquisto saranno recapitati dal SdI all’interno dell’area riservata del sito delle Entrate. In ogni caso è tuttavia possibile comunicare l’indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.
Esonero fattura elettronica, medici e farmacie solo per il 2019
Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche rientrano anche medici e farmacie, SOLTANTO PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI PER LE QUALI SUSSISTE L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA (c.d. TS).
Rientrato nella categoria degli esonerati dalla fatturazione elettronica i seguenti soggetti:
- farmacie,
- A.S.L. aziende sanitarie locali,
- aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
- medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
- dagli iscritti agli albi professionali degli:psicologi;
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- infermieri;
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- ostetriche ed ostetrici;
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- medici veterinari;
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- tecnici sanitari di radiologia medica.
IMPORTANTE QUINDI TENERE PRESENTE, IN PARTICOLARE PER I MEDICI:
Non dovranno emettere fattura elettronica soltanto per i dati TRASMESSI TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA.
Permane per loro l’OBBLIGO di fatturazione elettronica qualora i dati non siano trasmessi al sistema TESSERA SANITARIA.