Per molti contribuenti il 2018 è l’ultimo anno per il quale possono utilizzare il regime dei minimi. Una delle domande principali che essi ci sottopongono è la seguente: “Il 2018 è l’ultimo anno nel quale posso avvalermi del regime dei minimi, nel 2019 posso applicare il regime forfettario?”
La risposta è affermativa. L’uscita dal Regime dei minimi può avvenire per differenti ragioni come la scadenza dei 5 anni previsti per tale regime, il compimento dei 35 anni di età, il superamento del limite previsto di 30.000 euro di ricavi.
Nei casi appena elencati è possibile, dall’anno successivo a quello della scadenza dei minimi, applicare il regime forfettario alla propria attività, ovviamente a condizione che siano rispettati tutti i requisiti d’accesso al regime. Se con la propria Partita Iva individuale si rispettano tutte le condizioni per l’accesso del regime forfettario, il passaggio a tale regime dal regime dei minimi avverrà in modo “naturale” (non sarà necessaria alcuna richiesta o comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma a partire dal 01/01/2019 bisognerà semplicemente iniziare a comportarsi a tutti gli effetti come un contribuente forfettario: emettere fatture senza Iva, inserire la dicitura obbligatoria all’interno delle fatture, ecc. Precisiamo che, in caso di superamento del limite dei 30.000 euro previsto per il regime dei minimi ma, pur rimanendo sotto la “soglia” di 65.000 euro di ricavi, sarà possibile applicare il regime forfettario dall’anno successivo.
L’imposta al 5%
Nel caso si abbia usufruito del regime dei minimi per un periodo minore ai 5 anni e, pertanto, non sia stata sfruttata per questp periodo la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva al 5%, nel momento in si effettua il passaggio al regime forfettario è possibile continuare a utilizzare l’aliquota ridotta al 5% per le annualità di agevolazione rimanenti. Se, invece, è stato applicato il regime dei minimi già per 5 anni, una volta che teffettuato il passaggio al regime forfettario bisognerà applicare fin da subito l’aliquota standard di imposta sostitutiva al 15%.