Il regime forfettario è un regime che permette di poter usufruire di diverse semplificazioni nella gestione della propria attività. Il regime forfettario a oggi esistente, nel 2019 verrà rivoluzionato: vediamo, innanzitutto, quali sono le condizioni per poter accedere a tale regime.
Requisiti e clausole di esclusione
È buona cosa sapere fin dal principio che non tutti possono accedere al regime forfettario. Più precisamente e a differenza del 2018, il requisito richiesto per potersi avvalere del forfettario è solo uno: i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. In poche parole, è possibile accedere al regime forfettario solo se nell’anno precedente non hai avuto ricavi superiori ai 65.000 euro.
Rispetto al 2018, sono stati eliminati i requisiti che riguardavano:
- limite valore beni strumentali;
- limite spesa per lavoro dipendente.
Esistono, però, alcuni casi in cui pur rispettando il limite dei 65.000 euro di ricavi, si è comunque impossibilitati all’applicazione del regime forfettario. Nel 2019, non possono avvalersi del regime forfettario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito. È il caso, per esempio, di attività quali l’agricoltura e attività connesse alla pesca, la vendita di sali e tabacchi, l’editoria, le agenzie di viaggio, ecc.
- I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.
- I soggetti che effettuano in via esclusiva: cessioni di fabbricati; cessioni di terreni edificabili; cessioni di mezzi di trasporto nuovi.
- I soggetti che contemporaneamente all’attività con Partita Iva partecipano a: società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione.
- Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
È conveniente?
Passare al regime forfettario è sicuramente il frutto di una serie di valutazioni che vi invitiamo a fare, dove l’ago della bilancia è la convenienza del regime stesso.
Per fare tale valutazione e, nello specifico, per capire se è più conveniente il regime forfettario o un altro regime fiscale, si devono analizzare due importanti aspetti:
- se le spese che si son sostenute effettivamente durante l’attività sono pari, inferiori o superiori a quelle calcolate attraverso il coefficiente di redditività;
- se si hanno spese aggiuntive o carichi familiari che si potrebbero dedurre/detrarre per la determinazione dell’imposta da pagare.
Inoltre, è buona cosa essere al corrente che il regime forfettario è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibile e quindi dell’imposta sostitutiva e dei contributi Inps da dover versare. Mentre negli altri regimi fiscali il reddito imponibile sul quale calcolare imposte e contributi Inps si ottiene sottraendo al fatturato lordo tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività ed è possibile inoltre detrarre o dedurre altre spese personali (come spese mediche), nel regime forfettario invece si applica semplicemente il coefficiente di redditività agli incassi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa.
Chi aderisce al regime forfettario, deve versare allo Stato l’imposta sostitutiva, ossia una tipologia di imposta che racchiude in un’unica aliquota del 15% tutte le imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali, come ad esempio IRPEF, IRAP, addizionali, ecc.